Art. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 IMPARZIALITA’
Art. 4 INTEGRITA’
Art. 5 NORME PARTICOLARI
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSE
Art. 7 RISERVATEZZA
Art. 8 RAPPORTI CON LA STAMPA- TRASPARENZA CONTABILE E COMPLETEZZA DELL’OPERAZIONE
Art. 9 POLITICA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Art.10 RAPPORTI TRA DIPENDENTI – COLLABORATORI – TITOLARE
Art.11 RAPPORTI CON L’ESTERNO: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
Art.12 RAPPORTI CON LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE
Art.13 RAPPORTI CON I CLIENTI
Art.14 RAPPORTI CON I FORNITORI
Art.15 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art.16 AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice Etico (di seguito, il “Codice”) reca i princìpi guida del
comportamento di tutti i soggetti (di seguito, i “Soggetti” e, singolarmente, il
“Soggetto”) che, a qualsiasi titolo, troverai presso lo Studio Gullì (di seguito lo
“Studio”) e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità che i
Soggetti devono applicare.
2. L’attività dei Soggetti deve essere conforme alla posizione di indipendenza propria
dell’attività di dottore commercialista, ai compiti di garanzia affidati ai dottori
commercialisti, all’imparzialità dell’attività dei dottori commercialisti nonché al
rispetto degli obblighi di riservatezza.
3. Il Codice si applica a tutti coloro che si rivolgeranno presso lo Studio sotto
qualsiasi forma, a tempo pieno oa tempo parziale, in forma di lavoro subordinato o
non subordinato, ai praticanti, ai consulenti e alle persone autorizzate a frequentare
lo Studio per effettuare studi o ricerche.
4. Restano ferme le norme di legge e deontologia applicabile ai dottori
commercialisti, cui i Soggetti comunque si conformano, per quanto di loro spettanza
e competenza.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Ciascun Soggetto si impegna a rispettare il Codice ea tenere una condotta ispirata
ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà.
2. Ciascun Soggetto evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere
violare le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel Codice.
3. I rapporti tra lo Studio e ciascun Soggetto sono improntati a fiducia e
collaborazione. Ciascun Soggetto si adopera affinché le relazioni con ciascun altro
Soggetto siano ispirate ad armonia ed eviti atti o comportamenti comportamenti da
animosità o conflittualità.
4. Ciascun Soggetto conforma la propria attività e l’uso dei beni dello Studio a criteri
di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.
5. Ciascun Soggetto dedica al lavoro d’ufficio la giusta quantità di tempo e di
impegno, evitando assenze o allontanamenti indebiti.
6. Ciascun Soggetto limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni
personali delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori,
anche in caso di ricezione di comunicazioni.
7. Nelle relazioni con l’esterno, ciascun Soggetto si comporta in modo tale da
determinare fiducia e collaborazione da parte di tutti coloro che entrano in contatto
con lo Studio; mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e
cura la trattazione delle domande in maniera efficiente e sollecitata.

Art. 3

Imparzialità

1. Ciascun Soggetto opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di
trattamento, si astiene dall’effettuare espressioni indebite e le respinge, adotta
iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evita di creare o di fruire di
situazioni di privilegio.
2. Nei rapporti con tutti coloro che sono interessati a qualunque titolo all’attività
dello Studio, ciascun Soggetto non assume impegni né formula promesse personali
che possano condizionare l’adempimento dei doveri d’ufficio.
3. Ciascun Soggetto, fermo il diritto di associazione e il diritto di adesione a partiti
politici e sindacati, comunica ai titolari dello Studio l’adesione ad associazioni, circoli
od altri organismi di qualsiasi natura i cui interessi possono influenzare lo
svolgimento delle funzioni d’ ufficio.

Art. 4

Integrità

1. Ciascun Soggetto non utilizza lo Studio per assegnare fini o per ottenere benefici
privati e personali.
2. Ciascun Soggetto non si avvale della posizione che ricopre nello Studio per
ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Nei rapporti
privati, ciascun Soggetto evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria
posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.
3. Ciascun Soggetto non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non
rese pubbliche, trasferite anche in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per
realizzare profitti o interessi privati.
4. Ciascun Soggetto evita di ricevere benefici di ogni genere, che possano essere o
apparire tali da influenzarne l’indipendenza di giudizio e l’imparzialità; inoltre non
sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di tutti
coloro che siano comunque interessati all’attività dello Studio o che intendano
entrare in rapporto con esso, con eccezione dei regali di modico valore.
5. Nel caso in cui riceva espressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o
altre utilità eccedenti un modico valore, ciascun Soggetto è tenuto a darne
tempestiva comunicazione ai titolari dello Studio.

Art. 5

Norme particolari

1. Fuori dall’ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, ciascun Soggetto
non sollecita né riceve comunicazioni a lui destinato, né invia missiva non
autorizzata.
2. Ciascun Soggetto partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, rilevanti per
l’attività d’ufficio cui è autorizzato a prendere parte; evita inoltre contatti non
autorizzati con destinatari anche indiretti dell’attività dello Studio o con chi fornisce
o intende fornire beni o servizi all’Ufficio.
3. La partecipazione dei Soggetti a convegni, seminari e dibattiti è autorizzata sulla
base dei criteri di trasparenza, competenza, opportunità e rotazione, previa
dichiarazione circa l’ammontare dell’eventuale rimborso, gettone o compenso
percepito a qualunque titolo, ovvero circa la fruizione di particolari benefici.

Art. 6

Conflitto di interessi

1. Ciascun Soggetto si adopera per prevenire situazioni di conflitto d’interessi con lo
Studio e informa i titolari dello Studio degli eventuali interessi, anche di natura
economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado oi soggetti conviventi
abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza.
2. Ciascun Soggetto si astiene in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che
determinano tale conflitto, e fornisce ai titolari dello Studio ogni ulteriore
informazione richiesta.
3. Ciascun Soggetto si astiene dal partecipare, per un periodo di almeno due anni,
alla trattazione delle questioni che possono coinvolgere interessi di propri
precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui è autorizzato, di precedenti
datori di lavoro.
4. Ciascun Soggetto si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di
convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria
partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia
nell’imparzialità dello Studio.
5. Ciascun Soggetto informa tempestivamente i titolari dello Studio degli eventuali
contatti avviati, ai fini dell’assunzione di incarichi o di attività esterne allo Studio, con
tutti coloro che siano interessati, anche solo potenzialmente, all’attività dello Studio.
6. Il presente Codice impegna ciascun Soggetto che cessi di prestare servizio presso
lo Studio a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con lo Studio per un
periodo di almeno due anni.

Art. 7

Riservatezza

1.Ciascun Soggetto rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le
informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni e che non oggetto siano di
trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti.
2. Ciascun Soggetto osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal
servizio.
3. In particolare, ciascun Soggetto non fornisce informazioni in merito ad attività
istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso lo Studio e non rilascia
informazioni relative ad atti stipulati o da stipulare.
4. Ciascun Soggetto consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e
ne fa un uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso a coloro che ne
abbiano titolo e in conformità alle norme impartite nello Studio.
5. Ciascun Soggetto previene l’eventuale dispersione di dati osservando le misure di
sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di
effettuarne inutili copie.

Art. 8

Rapporti con la stampa Trasparenza contabile e completezza
dell’informazione

1. Ciascun Soggetto non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi
di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere
sull’immagine dello Studio; qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o
informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione,
ne dà tempestiva notizia ai titolari dello Studio.
2. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza
dell’informazione di base per le registrazioni contabili.
3. Tutte le azioni e le operazioni dello Studio devono avere una registrazione
adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione,
autorizzazione e di svolgimento.
4. Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di
supporto dell’attività svolta, al fine di poter procedere in qualsiasi momento
all’effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le risorse
dell’operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato ,
registrato e verificato l’operazione medesima.
5. I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili
ed accurate, in modo tale che nell’impostare i rapporti con lo Studio, gli
stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli
interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

Art. 9

Attività correlate – Politica nei confronti del personale

Lo Studio si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno, in
cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici
condivisi.
Lo Studio valorizza la professionalità di dipendenti e collaboratori, sostenendone la
formazione, mettendo a disposizione degli stessi strumenti formativi, cercando di
sviluppare e fare crescere le specifiche competenze.
Si impegna altresì al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro ea
promuovere la sicurezza in tutti i luoghi che costituiscono l’ambiente di lavoro
stesso.
–  Ciascun Soggetto informa i titolari dello Studio degli eventuali scritti ed articoli
che intende pubblicare nelle materie di competenza dello Studio.
–  Ciascun Soggetto non presta altre attività di lavoro subordinato o autonomo
anche di consulenza in materie connesse con quelle di competenza dello
Studio.
–  Ciascun Soggetto non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i
doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.

Art. 10

Rapporti tra dipendenti – Collaboratori – Titolare

I rapporti tra dipendenti, collaboratori, titolari devono essere sempre improntati ai
principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti
e della libertà delle persone.

Art. 11

Rapporti con l’esterno, rapporti con la pubblica amministrazione, rapporti
con organizzazioni politiche e sindacali

I Destinatari devono rispettare le regole del presente Codice anche nei rapporti
verso l’esterno. I rapporti con le Istituzioni pubbliche saranno tenuti solo dalle
persone a ciò autorizzato.
Tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere uniformati a principi
di diligenza, trasparenza ed onestà.
I Destinatari del presente Codice devono tenere un comportamento ispirato alla
massima correttezza ed integrità nei rapporti con dipendenti e funzionari di enti
pubblici, forze politiche e sindacali.
Omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici
ufficiali e pubblici dipendenti sono consentiti solo quando siano di modico valore e
comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e
da non poter essere interpretati, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo
improprio.

Art. 12

Rapporti con le autorità giudiziare

Lo Studio nello svolgimento della propria attività opera in modo lecito e corretto
collaborando con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e qualunque Pubblico
Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei confronti di clienti/potenziali
clienti dello Studio pur nel rispetto del segreto professionale.
Lo Studio esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima
disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e
controlli per conto dell’Inps, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, e
qualunque altra Pubblica Amministrazione. Nessuno deve tentare di persuadere altri
a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

Art. 13

Rapporti con i clienti

I rapporti intrattenuti con la clientela devono essere improntati a lealtà, trasparenza
e riservatezza, e distinzione da cortesia e professionalità, e ciò per consolidare il
rapporto di fiducia con i clienti e promuovere l’immagine dello Studio presso il
pubblico.
Il personale, nell’ambito delle proprie competenze, deve tenersi sempre informato
ed aggiornato per offrire al cliente risposte soddisfacenti e favorirne scelte
consapevoli.
In tale ottica, è cura dei Destinatari fornire informazioni quanto più possibile chiare,
complete e comprensibili all’interlocutore.

Art. 14

Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto si basano
su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché
delle garanzie di assistenza e di tempestività.

Art. 15

Disposizioni sanzionatorie

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni
contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d’affari con
l’impresa.
La violazione delle norme del Codice potrà ottenere l’inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla
risoluzione del contratto o dell’incarico e all’eventuale risarcimento dei danni.

Art. 16

Aggiornamenti del Codice

Il presente Codice può essere aggiornato sulla base della legislazione e dei principi
deontologici sopravvenuti nonché sulla base dell’esperienza tempo per tempo
acquisita.

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